Art. 320.
diritto
Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
diritto
Art. 320.
diritto
La parte privata che vi abbia interesse, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice a norma del capoverso dell'articolo 320
diritto