Art. 318.
diritto
Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
diritto
Le disposizioni dell'articolo 318 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità
diritto
sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
diritto
Art. 318.
diritto