Art. 259.
diritto
Art. 259.
diritto
, attenendosi alle norme stabilite per il mandato di cattura e con la facoltà preveduta dall'articolo 259.
diritto
Le disposizioni precedenti non si applicano quando è stata sospesa l'esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura a norma dell'articolo 259, o
diritto
dell'articolo 259, il giudice può ordinare la cattura.
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le altre disposizioni dell'articolo 259.
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