«Ferma restando la facoltà contenuta nell'art. 2 del R. Decreto Legge ,20 aprile 1920, N. 452, il Ministro della Guerra potrà fare eseguire in due
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3.o schema di regio decreto col quale si stabilisce che tutte le norme in vigore, concernenti la facoltà del personale di ottenere il riscatto dei
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come meglio adatte ai propri bisogni nazionali, conservando la facoltà, sotto la riserva dei limiti fissati dal trattato di Washington, di armare
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particolarmente degna di nota la facoltà consentita all’Amministrazione di autorizzare l'applicazione del diritto erariale in misura del 5 per cento, anziché del
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attuali davano facoltà al Ministro di attuare il provvedimento nell'ambito dalla sua competenza; il Governo invece ha voluto dargli forma solenne di Decreto
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Decreto delegato al Capo del Governo in data 8 maggio 1927. la facoltà di provocare i provvedimenti necessari per la completa attuazione della Carta del
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