«Ferma restando la facoltà contenuta nell'art. 2 del R. Decreto Legge ,20 aprile 1920, N. 452, il Ministro della Guerra potrà fare eseguire in due
giornali
termine dell'art. 3 del regio decreto 31 dicembre 1919, sono state mantenute aperte al culto e poste alla dipendenza del Ministero della Giustizia le
giornali
un prezzo diverso dal vero», aggiunse: «L’art. 2 del D.L. 16 giugno 1927, dice che tutte le pigioni corrisposte sono ridotte e perciò doversi tenere
giornali
125 lire di multa ciascuno il Gremo per la semplice contravvenzione prevista dall’art. 593 C.P. (incauto acquisto) a 100 lire d’ammenda.
giornali