Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: testimoni

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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

60444
Regno d'Italia 19 occorrenze

Se anno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.

Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza di testimoni.

In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non

Non sono testimoni idonei i ciechi, i muti, i sordi, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 23, il coniuge

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si

di rinunziare di ciomune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme

dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra

testimoni, il notaro deve: 1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere; 2° portare le variazioni od

del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due

di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti. Se le parti od alcune di esse intervengono

ricevuto; 6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

EH!La vita...(Novelle)

662315
Capuana, Luigi 5 occorrenze
  • 1913
  • Tipografia agraria
  • prosa letteraria
  • UNIFI
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testimoni. - Dica, vossignoria; io accetto la sua parola. - Ma, figliuol mio.... - Niente! Pago sùbito, in contanti anche. Dica vossignoria!!! E pago io

questo? Si detta il testamento davanti ai testimoni, si legge, si firma, e tutto è finito. È olografo? Si consegna in busta chiusa con cinque o più

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testimoni che tutto era rimasto nella camera come si trovava nel momento del delitto, sotto la sorveglianza delle guardie di questura. - Non volete dunque

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! Con quei testimoni.... - Testimoni! Lo sapete come usa qui; con un par di lire c'è gente che giurerebbe.... - Ormai si sa chi sono i falsi testimoni

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detto: cinquanta lire al mese, perché sono persona onesta. Potrei rispondervi: Chi vi ha visto prima d'oggi? Avete forse carte? Ci sono testimoni? - Ah

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