Se anno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.
capoverso, né il non saper o il non poter sottoscrivere.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in
dell'uno o dell'altro e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto
farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine
Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le
o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di