Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

60673
Regno d'Italia 10 occorrenze

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.

Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche

Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano

originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro

Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di

repertorio di cui nell'articolo 65; 4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel regno, semprechè non siano

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