La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.
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Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, o è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che
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Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
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Anche di tale sigillo deve lasciarsi impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
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Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale cessazione.
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Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda « N. . . n. di (o fu) notaro in n
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Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento lo
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Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
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del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.
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, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
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notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento; 4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato
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Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo
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