È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento
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I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di
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Non sono testimoni idonei i ciechi, i muti, i sordi, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 23, il coniuge
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; 2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo
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fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto
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