norme: il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle
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Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
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Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a
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Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà
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testimoni, il notaro deve: 1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere; 2° portare le variazioni od
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essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si fara menzione nell'atto; 9° la menzione che l'atto
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