Art. 51.
diritto
È punito con l'ammenda da L. 50 a L. 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 26, dei numeri, 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del
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Nel caso che i fidefacenti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere
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saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.
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farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine
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È punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53
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, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.
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1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51; 6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili.
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una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51; il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in
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articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51; 5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del comune in cui fu
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