pareggiò in altezza e perduranza quella dell'oriente asiatico, né si svolse in proporzione delle loro eccelse vocazioni estetico-filosofiche o giuridico
Pagina 1.178
II. Scienze sociali-politiche,le quali versano intorno all'ordinamento giuridico-coattivo della società; che trattano cioè dello Stato, come
Pagina 1.18
Però l'insuperato criterio giuridico dei romani rinviene una riprova in parecchi passi del corpus iuris, in ispecie in un frammento di Paolo
Pagina 1.185
l'autorità umana giuridico-politica vi porge guarentigia estrinseca e coattiva (lo Stato); — il terzo, l'ordinamento sociale finale perfezionatore, che
Pagina 1.20
Principi sociologici. ‒ Questi, rispetto alle scienze sociali e giuridico-politiche, possono formularsi così:
Pagina 1.224
dapprima economisti per eccellenza: ma che invero trattavano di economia nel senso ampio, sì da abbracciare anche le dottrine sociali e giuridico
Pagina 1.224
tale ordine risulta dal complesso di leggi (prescrizioni, norme, in senso etico-giuridico) che per volontà divina governano il mondo e formano una
Pagina 1.224
distintamente dalle scienze affini (sociali e giuridico-politiche), affermando così la costituzione definitiva della scienza economica. Esso compone il
Pagina 1.234
essa riconosce l'essenza dell'incivilimento; —e infine in relazione alla funzione positiva (giuridico-politica) dello Stato per la riforma e
Pagina 1.248
una intensa azione economico-giuridica dello Stato. Anzi l'insieme delle riforme sociali-economiche da attuarsi mediante le leggi giuridico-politiche
Pagina 1.248
novatrice che larga parte concede ai rapporti giuridico-sociali.
Pagina 1.267
); Cathrein, Esposizione dell'ordine morale-giuridico (1899); M. O. Weiss, Ordine e questione sociale (1896); H. Pesch, Liberalismo, socialismo ed
Pagina 1.278
utilitario rimase coonestato per sempre, collegandosi a quello di ordine etico e giuridico.
Pagina 1.292
munite di sanzione esterna coercitiva; — donde quell'ordine etico civile si converte in ordine giuridico-politica, introdotto e rappresentato dallo
Pagina 1.309
, — sopravviene la società giuridico-politica, col proprio fine di attribuire «sicurezza ed efficacia esterna coattiva»all'ordine stesso etico-civile
Pagina 1.309
giuridico-politica serve alla società etico civile, come questa alla società domestica cioè agli individui e famiglie ».
Pagina 1.310
diritto (legge coattiva)». La quale si tripartisce: — in una funzione giuridico-costituente,con cui si ricollegano ad unità gli enti e i mezzi sociali a
Pagina 1.311
Primo ufficio giuridico dello stato. ‒ In senso stretto, questo è principale od essenziale.Lo Stato non sorge per dare all'ordine spontaneo
Pagina 1.313
3. Di qui le seguenti deduzioni economiche. — Si comprende come l'ordine giuridico politico (e lo Stato che lo rappresenta ed attua) investa tutti i
Pagina 1.313
Con questa funzione giuridico-costituente la sovranità, organizzando un sistema di mezzi (reali e personali)per guarentire i propri poteri e il loro
Pagina 1.315
(Rivalta), promettono di porre un argine a questa invadenza dell'utilitarismo giuridico-sociale dello Stato moderno. Il socialismo stesso non sempre si
Pagina 1.336
: «aggregazione di tutti gli uomini, collegati fra loro da rapporti essenzialmente etici (società umana universale) e ulteriormente da vincoli giuridico-politici
Pagina 1.41
intrecciare efficacemente fuorché fra popoli che sieno costituiti in nazione (nel senso territoriale e giuridico-politico detto più sopra), e collegati
Pagina 2.110
convivenza, la vita religiosa etica, la cultura, l'ordine giuridico-politico, — e i fini economici materiali,l'acquisto dei mezzi utili della
Pagina 2.116
germani. E tanto più si rinsaldano, in quanto, per l'autorità stessa giuridico-politica di cui trovansi munite, attribuiscono a sé la proprietà territoriale
Pagina 2.117
dalla coscienza di avere una vocazione autorevole, talora di origine divina, si stringono con mutuo vincolo morale (che spesso diviene giuridico) per
Pagina 2.118
La classe è l'organo necessario della costituzione sociale. Si può dispogliarlo del riconoscimento giuridico e di superfetazioni orbose; non
Pagina 2.128
consuetudini giuridiche, e soggetta a vario grado al diritto e all'azione giuridico-politica delle classi fondiarie sovrastanti.
Pagina 2.136
carattere giuridico-imperante; perocché nella storia apparisce che ogni associazione reca con sé un principio di sovranità od imperium (H. Spencer
Pagina 2.141
demografia (elemento associativo-umano), della genesi delle classi (elemento gerarchico) e del concetto di autorità (elemento etico-giuridico unificatore).
Pagina 2.145
immunità reali e personali del diritto ecclesiastico; e la fondazione dell'ordine giuridico-politico di tutta la cristianità intorno al papa e
Pagina 2.153
costituzione dello Stato e con privilegi propri (negativi e positivi) acquista autonomia giuridico-politica di fronte allo stesso poter regio; — e si matura
Pagina 2.158
Organizzazione giuridico-politica del popolo. In contrapposto alla classe ecclesiastica e nobiliare, il popolo storicamente comprende le classi
Pagina 2.161
4. Ma intanto l'ordinamento giuridico-politico delle classi medie popolari non fu inferiore anzi superiore, per influenze profonde e durature, di
Pagina 2.167
Le autonomie locali. ‒ 1. La triplice organizzazione giuridico-politica, che in forma distinta con proprie tradizioni e funzioni si maturò nella
Pagina 2.169
Al posto delle antiche graduazioni giuridico-politiche, rimangono allora e si accentuano sempre più quelle economiche della ricchezza (ceti superiori
Pagina 2.170
esercita sotto la propria responsabilità morale e qualche volta giuridico-politica; carattere che trapassò in tutta la gerarchia dei funzionari del medio
Pagina 2.173
In questo riconoscimento sociale e giuridico della sua personalità (libertà spirituale) sta tutta la dignità e potenza civile dell'uomo.
Pagina 2.182
La libertà personale. – Primo e massimo istituto privato, essa è «il riconoscimento giuridico della persona umana,cioè di quelle qualità essenziali
Pagina 2.182
Sua abolizione. ‒ 1. A mutare quella pietra angolare dell'edificio sociale-giuridico basato sulla schiavitù, occorreva una virtù che partisse da una
Pagina 2.185
medio evo rivelano la tendenza potente ad assumere questa figura robusta di ente giuridico (corpus),in qualche luogo la famiglia stessa (Beauchet
Pagina 2.203
La proprietà particolare. – Questo istituto giuridico alla sua volta è «una proiezione della personalità obbiettivata nel mondo materiale». Pietra
Pagina 2.204
riconoscimento giuridico della spettanza o appartenenza esclusiva alla persona umana (individua o collettiva) delle cose utili materiali, per un atto di
Pagina 2.204
giuridico-politica dello Stato, beni demaniali e patrimoniali, o alla personalità della Chiesa, beni ecclesiastici. — In tutti questi casi la proprietà
Pagina 2.206
che ha l'istituto giuridico della proprietà al bene (conservazione progresso) dei singoli e di tutti.
Pagina 2.210
morali e per grossolani costumi, soprattutto per disconoscimento giuridico della sua dignità morale, colle sue iniziative intraprendenti di fronte agli
Pagina 2.210
, d'ingrassi, di stromenti, rassoda il concetto giuridico di proprietà (collettiva e poi individuale), e legando stabilmente le popolazioni al suolo, favorisce
Pagina 2.34
giuridico di Ulpiano: quod principi placuit, legis habet vigorem;ciò che era riflesso alla sua volta del supremo concetto informativo delle antiche e nuove
Pagina 2.71
, piangendo coi mesti, soffrendo cogli infermi (s. Paolo). Era codesto un primo e massimo vincolo sociale non più di carattere giuridico-politico, ma etico
Pagina 2.73
l'organismo professionale giuridico sarà l'ultimo forse ad ottenere dallo Stato [sic] ma dobbiamo porvi le basi, perché le leggi per lo più non
Pagina 293