«è ammessa la donazione dei crediti che gli eredi ritenessero inesigibili a favore dello Stato al quale s'intenderà trasferita ogni azione contro i
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crediti che gli eredi ritenessero inesigibili ed in tal caso è tolta ai donanti ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.»
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«È ammessa la donazione dei crediti che gli eredi ritenessero inesigibili a favore dello Stato, al quale s'intenderà trasferita ogni azione contro i
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inesigibili, a favore dello Stato, al quale si intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.»
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