1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;
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mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto, che l'avesse accettata, la delegazione o cessione di fitti.
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non siano affittati e il mutuatario non abbia stipulato, in favore dello Istituto, la delegazione o cessione di fitto.
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solo nel caso in cui abbia luogo l'amministrazione giudiziaria, e non sia riuscita possibile la delegazione o la cessione di fitti a favore
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