sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3a). (61 e 61-bis)
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dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1885, gl'Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi
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Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922, (serie 3a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 8a). (61 e 61 bis)
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