«Art. 2. Il Governo dei Re avrà facoltà d'applicare per l'anno 1881 le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1873, serie seconda,
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«Il Governo del Re avrà facoltà di applicare per l'anno 1881 le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge 28 giugno 1879, n° 4943, serie 2a
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