, debbono rinnovarsi nel termine di 15 anni computabili dalla attuazione del medesimo.»
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Ciò posto il legislatore stabilì che, trattandosi di iscrizioni le quali, secondo la legge anteriore, erano rinnovabili, queste dovessero rinnovarsi
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Nel progetto sottoposto allo studio della Commissione le iscrizioni ipotecarie che oggi dovrebbero rinnovarsi nel quindicennio erano sottoposte
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esistere, dovranno a richiesta degli interessati rinnovarsi a tutto giugno 1861 colle forme prescritte dall'articolo 216 della legge toscana del 2
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legge 8 luglio 1860, non dovranno rinnovarsi che nel termine di trent'anni dalla loro data.
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una disposizione per la Toscana e si dichiari che le sue iscrizioni state rinnovate in forza della legge 8 luglio 1860 non dovranno rinnovarsi che nel
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dovuto rinnovarsi. Non v'era questa regola, che in capo ad ogni 30, ad ogni 15 anni si fossero dovute rinnovare le iscrizioni, e non essendovi la
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Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territori dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di
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Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territori dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di
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Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territori dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di
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