«Art. 6. Le disposizioni contenute negli articoli 5, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge 27 giugno 1869, n° 5147, sono applicabili alle strade di cui
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1877. L'assegnamento delle somme successivamente applicabili all'oggetto indicato nel paragrafo precedente, sarà determinato in ciascun anno con legge
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L'assegnamento delle somme successivamente applicabili all'oggetto indicato nel paragrafo antecedente sarà determinato ciascun anno con legge
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Saranno applicabili ai tronchi di strade medesime le disposizioni degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, restando a
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