«Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali decreti alle disposizioni transitorie che potessero occorrere per l'esecuzione
politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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prorogato per legge e che non sarà stato soddisfatto all'epoca della promulgazione della presente, il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni
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