1° Pei religiosi i quali per regola del proprio istituto non potevano professare altrove che in Roma;
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irreconciliabilmente nemici d'ogni libertà; e lo sono per principii, per dovere e per istituto.
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Per il primo si presentava quello di un religioso che, per la regola del proprio istituto, non poteva professare altrove che a Roma. In questo caso
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professione a Roma, perchè, per regola del loro istituto, vi erano obbligati; dunque, se questi frati, i quali non hanno violata nessuna legge dello Stato
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