«II ministro dell'interno però potrà ordinare la sospensione a tempo delle pubblicazioni periodiche sino a che il tribunale abbia pronunciata la sua
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È pure in facoltà dello stesso ministro di proibire, ove lo creda opportuno, l'introduzione o smercio nello Stato dei giornali o altre pubblicazioni
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a tempo delle pubblicazioni periodiche sino a che il tribunale abbia pronunciata la sua sentenza; colla seconda si darebbe facoltà al ministro di
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«Riguardo alle pubblicazioni periodiche si potrà aggiungere alle pene suindicate la sospensione a tempo o la soppressione definitiva.
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