Art. 4. La presente legge avrà vigore sino a tutto il 31 luglio 1866.»
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«Art. 1. È vietato d'or innanzi di pubblicare, per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o
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Art. 2. Il reato, di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere da 6 giorni a 6 mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la
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Art. 3. Il Governo del re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai
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Art. 5. Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto a tutte le persone ritenute sospette
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Art. 4. Il giudizio dei reati menzionati negli articoli precedenti è devoluto ai tribunali correzionali.
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Art. 3. Coloro che, comunque non compresi nelle disposizioni del Codice penale, sia provato volere restaurare l'antico ordine di cose o nuocere in
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«Art. 1. È vietato d'ora innanzi di pubblicare per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o
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«Art. 2. Il reato, di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere da 6 giorni a 6 mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre
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«Art. 3. Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai
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