«Art. 1. Il collocamento in disponibilità per qualsiasi causa non sarà ulteriormente ammesso.
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Art. 2. Sarà data l'aspettativa agl'impiegati soltanto per causa d'infermità, e cesserà con cessare della causa per cui fu concessa.
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Art. 4. Non più tardi del 1° dicembre del corrente anno il Governo pubblicherà con decreto reale le piante organiche di ciascun ramo
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Art. 3. Gl'impiegati civili dello Stato che, per soppressione d'uffizio, per riduzione di ruoli o per riordinamento organico, sono giudicati non più
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«Art. 2. Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con decreto reale per gl'impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti
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Art. 4. Per gl'impiegati inamovibili sarà provveduto con legge particolare.»
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«Art. 5. Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.
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«Art. 4. Scaduti questi termini l'impiegato cessa dal far parte dell'amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di
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«Art. 5. Durante il tempo che l'impiegato trovasi in aspettativa non si disporrà del suo posto, il quale sarà interinalmente ad altri affidato
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