«Art. 2. La rendita imponibile degli immobili sarà determinata dal prezzo annuo del fitto reale quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo
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fabbricati al 15 per cento del prezzo annuo di locazione, e pei beni rustici, aventi annessi fabbricati colonici, ai 2 per cento della rendita totale
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«Per lo contrario si dedurrà dall'annuo fitto reale anche l'annuo canone dovuto per l'irrigazione dello stabile o per l'esercizio dell'opificio
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Non si farà luogo alla deduzione di questi pesi dal prezzo annuo del fitto reale, quando fossero stati accollati al conduttore.»
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