In seguito all'assunzione di qualsiasi prova non saranno ammesse le scritture probatoriali e contraprobatoriali.
politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
Pagina 299
Art. 18. Presso i tribunali collegiali, nell'assunzione degli esami testimoniali, è ammessa la presenza delle parti o personalmente o col mezzo dei
politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
Pagina 299