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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Trento, 28 novembre 1912
Le basi democratiche della nostra organizzazione politica
L’on. Degasperi ricorda di aver ricevuto l’incarico di elaborare un regolamento interno già nell’estate. Per varie circostanze non si potè venire alla discussione prima d’ora. Egli ha spedito l’abbozzo a diversi amici, i quali scrissero anche il loro parere. Si ebbe poi una lunga discussione in seno alla direzione, cosicché le proposte che presenta oggi tengono conto dei risultati dell’inchiesta e sono alquanto diverse dal primo abbozzo. Si dovette scegliere un doppio compito, quello di dare all’Unione un’organizzazione suppletoria allo schema stabile che è previsto e concesso dalla legge di votazione, e quello di prevedere un procedimento regolare per la designazione dei candidati. Il relatore spiega qui in dettaglio la prima parte della proposta concludendo che in tal modo si poggia la base del partito sulle larghe spalle del popolo, affidando ad esso il suo avvenire. Passando al secondo capitolo descrive il procedimento per le candidature seguito dai cristiano-sociali a Vienna e nell’Austria inferiore, dal Centro in Baviera e dalla società elettorale belga, concludendo che le nostre proposte sono molto più democratiche e più moderne. La cosa più semplice e naturale sarebbe stata quella di affidare all’unione popolare, cioè ai suoi soci, ai suoi fiduciari locali e distrettuali ed alla sua direzione la designazione e proclamazione dei candidati. Questo dev’essere anche l’ideale a cui si deve tendere. Ma, poiché fino ad oggi l’Unione popolare non ha ancora fatto sufficienti progressi, da poter dappertutto adempiere il suo incarico, si dovette frattanto pensare ad allargare la cerchia dei fiduciari fuori dell’organizzazione permanente dell’Unione popolare. Si diede quindi un’influenza ai presidenti delle organizzazioni locali che seguono le nostre idee, ed altre persone, designate dalla loro posizione stessa, raggiugendo così una rappresentanza più completa, di cui una qualche categoria esiste certo in ogni più piccolo comune, ma che lascia in ogni modo un influsso decisivo all’Unione popolare. Insiste sulla necessità che chi possiede il maggior influsso siano in ogni caso i soci fedeli all’Unione popolare e afferma che questa disposizione darà un grande impulso per la diffusione della società. In quanto alla proclamazione dei candidati il regolamento prevede che di regola verranno proclamati i candidati indicati dalle adunanze dei fiduciari e che l’eccezione rarissima è circondata da parecchie cautele, essendo necessario il consenso della maggioranza dei fiduciari distrettuali. Non vi può essere quindi alcun timore che a questa valvola di sicurezza si ricorra se non in casi rarissimi e d’interesse generale. Provvisoriamente, poi, convinti della necessità d’organizzarsi subito, è previsto un mandato straordinario per la direzione, in tanto in quanto non provvedano i soci. La relazione esauriente e chiara venne molto applaudita.
L’Unione popolare spiega la propria attività per mezzo degli organi seguenti e colle seguenti norme: a) alle sedute della Direzione, che secondo lo statuto e le esigenze della legge consta di 10 membri, possono partecipare con voto consultivo i deputati parlamentari e dietali in funzione, il direttore p.t. del Trentino, il direttore p.t. della Squilla; b) i fiduciari distrettuali, uno per ogni distretto giudiziario dei collegi elettorali parlamentari rurali, cioè 26 più 4 delegati dalla direzione della «società popolare» in Trento, più 5 fiduciari del collegio urbano meridionale, uno per ogni luogo elettorale, totale 35 fiduciari distrettuali; c) fiduciari locali, cioè uno per ogni luogo elettorale o frazione di esso in cui si trovi un nucleo locale dell’Unione popolare. I fiduciari distrettuali rimangono in carica tre anni e vengono eletti a maggioranza assoluta di voti dai fiduciari locali dei luoghi elettorali del distretto. Per il collegio di Trento essi vengono designati dalla presidenza della «Società popolare», per il collegio urbano meridionale, frattanto, dai soci dell’Unione politica raccolti nei singoli luoghi elettorali. Qualora un fiduciario distrettuale per qualsiasi ragione venisse a mancare durante il suo periodo di funzione, la Direzione centrale potrà nominare un sostituto in quanto e fino a che non venga designato dai fiduciari locali. Il fiduciario distrettuale deve tenere un registro dei fiduciari locali del distretto, sorvegliare l’attività e provvedere assieme alla Direzione alla diffusione della Società. La Direzione convoca i fiduciari distrettuali una sola volta a più riprese in singole regioni almeno una volta all’anno. I fiduciari locali, per quanto riguarda l’iscrizione dei soci, la riscossione delle tasse, ecc. stanno in rapporto diretto colla Direzione. Essi vengono eletti per un triennio dai soci del gruppo (sotto questo nome non si intende naturalmente una società filiale costituita, ma il complesso dei soci di un dato luogo) dell’Unione politica a maggioranza assoluta di voti. Qualora alcuno di essi venisse a mancare durante il periodo di funzione, provvederà alla sua sostituzione interinale il fiduciario distrettuale.
1. In seguito ad avviso dato dalla Presidenza dell’Unione popolare ed entro un termine da essa prescritto, i soci di ciascun luogo elettorale si raccolgono in adunanza privata ed eleggono in maggioranza assoluta i loro delegati per la designazione delle candidature. Si potrà eleggere al massimo un delegato ogni 30 soci. Frazioni di questa cifra oltre la metà si calcolano come un intero, se pari o inferiori alla metà si trascurano. In caso di contestazioni decide inappellabilmente la Direzione. Il fiduciario locale comunicherà subito al fiduciario distrettuale l’esito delle elezioni. 2. Compiute queste elezioni, il fiduciario distrettuale, previo accordo con la Direzione, convoca l’Adunanza confidenziale del distretto per la designazione del candidato. A questa adunanza verranno invitati: a) i fiduciari locali dell’Unione popolare del distretto, che rappresentino un luogo elettorale b) per mezzo dei fiduciari locali i delegati eletti come ad 1) c) le seguenti persone di fiducia, in quanto non siano ormai comprese nelle prime categorie ed in quanto siano soci dell’Unione Politica almeno da tre mesi prima della convocazione. I. I presidenti ed in loro mancanza i vicepresidenti delle società di coltura (Soc. Operaie Cattoliche, circoli di lettura, Alleanze, unioni professionali e società con simili scopi, escluse le giovanili e femminili, e delle società economico-sociali, consorzi cooperativi, leghe ecc.) di ciascun luogo elettorale, in quanto aderiscano al partito popolare e come tali siano state riconosciute dal fiduciario distrettuale e dalla Direzione, che ne compileranno previamente apposito elenco. II. Il curatore d’anime locale e il capocomune. Hanno inoltre diritto di intervenire uno o più delegati della direzione con voto consultivo. 3. L’adunanza confidenziale del distretto è presieduta dal fiduciario distrettuale. Sulle proposte fatte si vota per alzata e seduta o, se la maggioranza degli intervenuti lo desidera, con scrutinio segreto. Sulla discussione e sull’esito della votazione il presidente fa scrivere un protocollo che firmato da due persone designate dall’assemblea e dal presidente, va mandato subito alla Direzione centrale. Le deliberazioni hanno carattere confidenziale ed il presidente, prima di chiudere la seduta, dovrà ricordarlo espressamente. 4. La Direzione convoca poi l’adunanza definitiva per la designazione e proclamazione dei candidati sulla base dei risultati ottenuti nelle adunanze confidenziali. A questa verranno invitati, oltre i membri della Direzione a) i fiduciari distrettuali dell’Unione popolare, con voto deliberativo; b) i deputati popolari in carica, il direttore p.t. del Trentino, il direttore p.t. della Squilla, con voto consultivo. Su proposta di un terzo dei presenti la votazione si dovrà fare per scheda, altrimenti è libera. Le deliberazioni sono valide, qualsiasi sia il numero dei presenti e vengono prese a maggioranza assoluta di voti. Non raggiungendosi la maggioranza assoluta per la designazione di un candidato si procederà alla votazione ristretta. Nel caso però che sia seguita una chiara designazione di un candidato nelle adunanze distrettuali, non potrà venir proclamata una candidatura diversa, se non qualora essa venga deliberata con almeno due terzi di voti e, possibilmente dopo aver preso nuovo contatto con i fiduciari del collegio. In caso di ballottaggio, sono chiamati a stabilire l’atteggiamento del partito la Direzione ed i fiduciari distrettuali dei rispettivi distretti. Seguita la proclamazione, essa e inappellabile ed obbligatoria per tutti gli aderenti al partito.
Il presente regolamento entra in vigore quando l’avrà votato l’assemblea generale dell’Unione politica popolare con la maggioranza dei due terzi. Modificazioni non possono introdursi che con la stessa maggioranza. I fiduciari locali dovranno procedere entro dicembre alla nomina dei fiduciari distrettuali. Se entro il dicembre non viene data notizia alla Direzione dell’avvenuta elezione, è autorizzata la Direzione stessa a procedere alla nomina provvisoria dei fiduciari distrettuali. La direzione è autorizzata a passare anche subito a tale nomina in quei distretti dove non esistessero gruppi locali dell’Unione politica. Per quei luoghi elettorali, in cui non esistono ancora fiduciari locali, la Direzione è autorizzata a nominarli, previo accordo col fiduciario distrettuale.
Esempio:
Per dare un’idea della costituzione di un’adunanza confidenziale distrettuale per la designazione dei candidati si è fatto un calcolo approssimativo degli effetti che avrebbe l’applicazione del regolamento in parecchi distretti. Nel distretto di Pergine per esempio supposto che diventino soci dell’Unione Popolare il 50% degli elettori popolari del giugno 1911, che ogni luogo elettorale abbia il fiduciario locale, che tutte le società economico-sociali si possano riconoscere come aderenti al partito ed in un fine che almeno la metà dei capicomune sia socia dell’Unione politica, l’adunanza consterebbe di circa 100 membri: nel distretto di Tione sarebbero circa 120, in quello di Vezzano 123.