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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Tutela dell'immagine: nozione estensiva del Tribunale di Milano
La tutela dell'immagine della persona fisica si estende a ricomprendere anche elementi non direttamente riconducibili alla persona stessa, come abbigliamento, ornamenti, trucco, anche indossati da una modella-sosia che ne riproduce gli elementi essenziali. Questo perché nella mente del consumatore essi richiamano immediatamente e direttamente quel personaggio cui essi sono legati. Pertanto, l'utilizzo non autorizzato di una sosia che impieghi gli elementi caratterizzanti il personaggio della Audrey Hepburn impersonificato in "Colazione da Tiffany" senza il consenso degli eredi costituisce violazione del diritto all'immagine ex art. 10 c.c. in quanto oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.). Non pare rinvenirsi, invece, lesione della normativa propria del diritto d'a. (artt. 9697, L. n. 633/1941) poiché entro siffatta fattispecie si rinvengono solo le possibili ipotesi che scriminano la diffusione non autorizzata del ritratto e non la ripresa dell'immagine altrui. Ecco allora che se gli eredi della Hepburn spiegavano azione davanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano qualificando erroneamente l'illecita ripresa dell'immagine dell'attrice a mezzo sosia come una violazione rilevante anche sotto il profilo autorale tecnicamente la suddetta Sezione non sarebbe stata competente a decidere la controversia. Senonché, anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la ripartizione delle funzioni tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio e pertanto la causa rimaneva in decisione presso la Sezione specializzata del tribunale meneghino.