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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili gravi
Al lavoratore che assiste un disabile grave, oltre ai permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992, ovvero al congedo di cui all'art. 42, c. 5, d.lgs. n. 151 del 2001, l'ordinamento riconosce prerogative relative alla sede di lavoro. Da un lato, si accorda, ove possibile, il trasferimento del lavoratore alla sede di servizio nel comune di residenza del disabile assistito o in quello più vicino disponibile; dall'altro lato, si consente al disabile grave maggiorenne il diritto di scegliere, sempre ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto di trasferimento ad altra sede, senza il suo consenso. Al pari di quanto già accaduto in materia di permessi e congedi, gli interventi normativi affastellati, una prassi amministrativa tesa alla riduzione applicativa dei benefici, una giurisprudenza intenta a stanarne un deplorevole uso distorto (specie nel Comparto Sicurezza e Difesa), complicano la ricostruzione giuridica delle fattispecie e la delimitazione dei confini tra i diversi valori giuridici in campo.