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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il diritto di accesso ai documenti come libertà e come prerogativa tra differenze di natura, di disciplina, di fonte. Sulla proposta di legge a.c. 1761
Sviluppato da un'audizione alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, l'articolo analizza una proposta di legge volta ad attribuire a ogni parlamentare il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, per minima integrazione della legge n. 241 del 1990. Essa trascura la profonda differenza di natura giuridica che separa l'accesso comune (disciplinato dalla legge n. 241 del 1990) dall'accesso funzionale all'esercizio del mandato parlamentare (che tende a introdurre). L'uno è attuazione di una libertà costituzionale; l'altro è attribuzione di una prerogativa al singolo componente dell'organo rappresentativo: deroga, dunque, al principio di eguaglianza che richiede di essere giustificata. La differenza di natura si riverbera in un'esigenza di disciplina a orientamento opposto: massima apertura per l'accesso-libertà; massima delimitazione per l'accesso-prerogativa. Tale esigenza non può essere soddisfatta attraverso un intervento di minima integrazione della legge 241 del 1990. L'A. ritiene necessario rivalutare ed eventualmente riarticolare la proposta nel contesto degli strumenti di informazione parlamentare, privilegiando quelli d'informazione collegiale. Essi sono già sanciti dai regolamenti delle due Camere, che peraltro sono in corso di riscrittura.