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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Riflessioni sulla prospettata inapplicabilità del "foro erariale" alla materia delle opposizioni alle sanzioni amministrative e sull'applicabilità in appello (sebbene ancora per poco) del rito ordinario
Con la decisione in epigrafe, le Sezioni Unite, contravvenendo a un proprio opposto consolidato orientamento, hanno integralmente escluso l'applicabilità della disciplina del foro dello Stato ai procedimenti di secondo grado in materia di opposizioni a sanzioni amministrative e, proseguendo nel solco della giurisprudenza anteriore, hanno affermato l'applicabilità in tale sede delle norme procedurali stabilite per i giudizi ordinari di appello. Dopo una sommaria analisi della disciplina del "foro erariale" e dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative - che il Governo ha recentemente ricondotto al rito speciale del lavoro -, l'A.rivolge una critica alla decisione n. 23285/2010, auspicando un revirement della giurisprudenza, che "ripristini" per i procedimenti di appello (anche) in materia di opposizioni a sanzioni amministrative - e anche a quelli assoggettati al "nuovo" rito del lavoro - la piena operatività del foro della Pubblica Amministrazione.