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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei dati pubblici
Il contributo passa in rassegna alcuni tra i più rilevanti aspetti giuridici della disciplina comunitaria e nazionale della Public Sector Information (d'ora innanzi: PSI). In particolare si focalizza sul rapporto tra PSI e diritti di proprietà intellettuale intesi in senso lato. La prima parte riguarda le possibili forme di protezione delle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi: PA) e quindi: a) la configurabilità di una qualche forma di proprietà civilistica sulle stesse; b) la disciplina del diritto d'autore e dei diritti connessi ed in particolare delle banche dati creative protette dal diritto d'autore ex artt. 1, 2 n. 9 e 64 quinquies e sexies legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633) e da quelle non creative protette dal diritto sui generis ex art. 102-bis della medesima legge; c) la disciplina delle informazioni segrete ex artt. 98 e 99 codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30); e d) quella civilistica del divieto di atti contrari alla lealtà nella concorrenza ex art. 2598 n. 3 c.c.. Questa trattazione sarà tuttavia limitata agli aspetti essenziali di questi istituti più da vicino legati alla materia PSI. La seconda parte del contributo analizza la disciplina dei contratti con cui la PA attribuisce a terzi la possibilità di utilizzare, di regola in modo non esclusivo, tali informazioni. Procede dal rilievo che il termine "licenza" utilizzato sia dalla direttiva 2003/98 sia dalla normativa nazionale di attuazione deve essere inteso in senso atecnico, perché tale contratto atipico riguarda propriamente soltanto negozi traslativo-costitutivi relativi ai diritti di proprietà intellettuale, che non sempre sussistono per i dati pubblici. In particolare esamina: a) il problema della forma di queste "licenze" che deve ritenersi in generale libera, per il principio di libertà delle forme desumibile a contrario dall'art. 1350 c.c.; e l'applicazione dell'art. 110 legge sul diritto d'autore, che impone invece la forma scritta ad probationem tantum; b) la meritevolezza degli interessi perseguiti ex art. 1322 co.2 c.c. e la causa concreta di tali contratti; c) l'applicazione della clausola di esonero da responsabilità ex art. 1229 c.c. a favore della PA concedente; d) la possibilità per la PA di reagire all'inadempimento di eventuali obblighi imposti contrattualmente al riutilizzatore (ad esempio mettere a propria volta a disposizione le nuove informazioni così ottenute grazie al riutilizzo di quelle pubbliche, secondo il modello della clausola virale tipico delle licenze free software ed open source) ex artt. 1455 e 1456 c.c. L'ultima parte del lavoro accenna alla materia delle sanzioni esperibili in caso di violazione del contratto: sia di quelle tipiche della disciplina della proprietà intellettuale (principalmente inibitoria e risarcimento del danno) sia di quelle tipiche della disciplina della concorrenza sleale.