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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Aggravante del metodo mafioso e motivi abietti o futili: i due istituti sono tra loro compatibili, purché il giudice dia conto adeguatamente degli elementi idonei a differenziare le fattispecie nel caso concreto
La Suprema Corte (con la pronuncia n. 31732/2009, integralmente consultabile per esteso sul Portale di DirittoItalia) torna a pronunciarsi su un tema oggetto di contrasto giurisprudenziale, aderendo all'orientamento che esclude l'assorbimento tra l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c.p. e quella prevista dall'art. 7, d.l. 13.05.1991, n. 152. A tal fine è, però, necessario che il giudice indichi specificamente gli elementi di fatto ostativi all'assorbimento dell'aggravante comune, valutazione questa che, essendo attinente a profili strettamente di merito, è rimessa alla sua discrezionalità.