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        <title>La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo - abstract in versione elettronica</title>
        <author>Ubertis, Giulio</author>
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          <resp>marcatura a cura di</resp>
          <name>ITTIG-CNR</name>
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        <distributor>Accademia della Crusca</distributor>
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        <bibl>DoGi - Dottrina Giuridica <date when="2010" /></bibl>
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      <p>Codifica XML-TEI secondo le norme del progetto PRIN</p>
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          <label>Oxygen XML Editor</label>
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        <p>PRIN 2012 - Accademia della Crusca</p>
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            <catDesc>diritto</catDesc>
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        <p>La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo</p>
        <p>Pur richiamata nel preambolo dell'art. 2 legge-delega c.p.p., solo con le sent. cost. n. 348 e n. 349 del 2007 si è avuto il generale riconoscimento nel nostro ordinamento della disciplina di fonte internazionalistica sui diritti dell'uomo come norma interposta; né può ignorarsi che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona farebbe acquisire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il grado e la forza del diritto comunitario. Nel frattempo, sono stati progressivamente ampliati i poteri della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai cui provvedimenti viene assegnato l'effetto di autorità di cosa giudicata interpretata. La funzione della Corte di Strasburgo di garantire i requisiti del giusto processo, per un verso, non implica l'obbligo di abbassarne il livello di attuazione per gli Stati che maggiormente ne esaltino qualche aspetto (come accade per la regolamentazione del contraddittorio nel nostro codice di procedura penale) e, per l'altro, non consente una riduzione della portata innovativa delle sentenze della medesima Corte, quando rilevino inadempienze nei sistemi nazionali (come avviene per la disciplina italiana delle dichiarazioni unilaterali).</p>
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