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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Sulla competenza in materia di ricongiungimento familiare
Il Tribunale di Roma, con riferimento ad un ricorso proposto avverso un provvedimento di espulsione di una cittadina straniera, madre di figli minorenni (autorizzata dal Tribunale dei Minorenni ad intraprendere un progetto di ricongiungimento familiare) ha affermato, disattendendo l'eccezione di incompetenza, formulata in modo "perplesso" dall'Avvocatura dello Stato, che "la competenza del Tribunale in composizione monocratica è attribuita dall'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 286/98 in ragione della riferibilità della controversia al "diritto all'unità familiare", sicché trattandosi di giurisdizione sui diritti, l'enunciazione degli atti amministrativi oggetto del ricorso è necessariamente aperta, prevedendo accanto agli atti tipici di questa materia (diniego del nulla osta al ricongiungimento o del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare), ogni altro provvedimento dell'autorità amministrativa che produca i propri effetti sul diritto del singolo a vivere accanto ai propri familiari.