5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e
Vigilanza sulle banche
Vigilanza
Vigilanza regolamentare
Vigilanza informativa
Vigilanza ispettiva
Vigilanza regolamentare
Vigilanza ispettiva
Attività di vigilanza
Vigilanza informativa
Vigilanza su base consolidata
Finalità e destinatari della vigilanza
, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le
Vigilanza sui sistemi di pagamento
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato
Ambito ed esercizio della vigilanza
Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria
1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
coatta e di amministrazione straordinaria, nonché con l'attività di vigilanza in generale.
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la
vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli
controllo o di vigilanza.
e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla
mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere
Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla
relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con