Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile o a spese del notaro
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Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro
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Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della
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