3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua
diritto
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà, definita varietà iniziale, quando: a
diritto
3. Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando
diritto
6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà
diritto
2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi
diritto
1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi
diritto
1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda
diritto
4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali
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Nuove Varietà Vegetali
diritto
Denominazione della varietà
diritto
Nuove varietà vegetali
diritto
Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali
diritto
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b
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Domanda di privativa per varietà vegetale
diritto
proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.
diritto
4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura
diritto
1. La denominazione proposta per la nuova varietà: a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario
diritto
5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante
diritto
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
diritto
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
diritto
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
diritto
1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.
diritto
della domanda; b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione
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2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il
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7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
diritto
atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo
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1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
diritto
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
diritto
1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente
diritto
trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà; b) non ha pagato i diritti
diritto
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali
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richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove
diritto
2. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le
diritto
2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o
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varietà vegetali.
diritto
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui
diritto
6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato
diritto
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva
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1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive
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1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del
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varietà vegetali» edito a cura dell'Ufficio.
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8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi
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di coltivazione della varietà.
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propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.
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E' vietato l'impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico
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Cinque anni di legislazione sanitaria decentrata: varietà e coesione di un sistema nazional-regionale
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Varietà di prodotto e strategie di marca nel settore alberghiero. Recenti evidenze e una proposta di modello interpretativo
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Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio
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L'articolo esplora la portata giuridica della varietà negli insegnamenti conciliari sulla strutturazione fondamentale del popolo di Dio (in modo
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Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari
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