Emissione di valori mobiliari
diritto
Emissione di valori mobiliari
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Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari
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1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli
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3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti
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3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro
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1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori
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intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori
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6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori
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. Al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia può differire
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collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunità europea e conformi alle disposizioni comunitarie; e) ai titoli emessi in forza di
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finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e
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