indipendentemente dalla prova del danno effettivamente subito, a nulla valendo una eventuale prova, da parte del debitore, che il danno patito dal creditore andrebbe
mortis causa non sono applicabili le regole di cui agli artt. 2644 e 2704 c.c., ma solamente gli artt. 2648 e 2650 c.c., valendo il solo principio di