Art. 3. Il Governo del re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai
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«Il Governo avrà inoltre facoltà d'assegnare per un tempo non maggiore d'un anno, il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone
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«Il Governo del Re avrà facoltà di allontanare da determinati luoghi, ed anche di confinare a domicilio coatto gli oziosi, i vagabondi, i camorristi
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, i vagabondi, i camorristi. Chi sono? Noi abbiamo veduto chiusi nelle carceri e mandati a confino cittadini egregi, noti pel loro affetto alla patria
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Quanto all'articolo 3, avete tutte intiere delle pagine del Codice penale le quali vi parlano degli oziosi, dei vagabondi: i camorristi soli non sono
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Bertani. Propongo la soppressione del primo capoverso dell'articolo 3°, dove si parla degli oziosi, dei vagabondi, dei camorristi, conservando il
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«Art. 3. Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai
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Dunque siamo cauti questa volta, o signori, nel grave cimento e collo stesso nemico: non occupiamoci tanto dei vagabondi, degli oziosi o camorristi
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