I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948
La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.
ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con
ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.
giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si