Udienza
1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare
Udienza preliminare
Pubblicità dell'udienza
4. Quando l'imputato non si presenta all'udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la
Verbale di udienza
Assistenza dell'imputato all'udienza
Fissazione dell'udienza
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina
Disciplina dell'udienza
Udienza di convalida
Udienza per il giudizio abbreviato
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto
Reati commessi in udienza
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli
Indagini preliminari e udienza preliminare
4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il
1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi
Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o
Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti
della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno
2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
1. Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501.
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per
preliminari e avvisa l'imputato e il suo difensore della data fissata per l'udienza. L'avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla persona
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire
persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e
3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.
1. L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino
confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di
3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al
presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del