nell'ordinamento europeo, uno esplicitamente l'altro implicitamente ricavabile da un'interpretazione sistematica degli artt. 2 TUE e 20 TFUE, che potrebbero offrire
dall'art. 4, par. 2, TUE, fatto valere per contestare la validità dell'art. 3 della direttiva.
L'Unione europea, conformemente alle finalità specificate nell'art.3 par. 3 del TUE (instaurazione del mercato interno, stabilità dei prezzi
costituzionale degli Stati membri, contenuta nell'art. 4, par. 2, TUE. L'articolo mostra come, in questa giurisprudenza, la funzione della clausola non sia quella
soggezione del giudice soltanto alla legge. Attraverso il richiamo all'art. 25, co. 2 Cost. e agli artt. 4.2. e 6.3. TUE, 67.1 TFUE e 53 della Carta di