2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata
sugli acconti derivanti dall'interruzione del consolidato, sia la società controllante, sia le controllate che fuoriescono dal consolidato, sono tenute
dell'art. 2435 bis c.c., e per le imprese di assicurazione, non già obbligate in forza dell'art. 25, Legge comunitaria n. 306/2003, saranno tenute a
soggetti privati sono tenute a prestare collaborazione ad autorità pubbliche, ampliando la platea dei soggetti chiamati a collaborare, mediante la