", prevista dal d.p.r. n. 7 del 1976 e riguardante i contratti di mutuo fondiario che, ratione temporis, risultano ancora assoggettati a siffatta
temporis, comporta la responsabilità dell'amministratore verso la società da lui amministrata, indipendentemente da quella eventuale verso i terzi, quando
imprese che determinano il reddito nei modi "ordinari") è che gli stessi devono essere tassati "pro rata temporis".
caratteristiche "effettive". Ed in tal senso - salvo talune doverose precisazioni - è condivisibile "ratione temporis" il principio enunciato dalla
disciplina contrattuale, e da ultimo, non per importanza, chiarisce la portata, ratione temporis, della direttiva di rifusione.
limitazione ratione temporis dell'efficacia al periodo successivo alla legge di riforma, anche per le cancellazioni antecedenti, nonché nell'inquadramento