Le Sezioni unite ritengono rilevabile dal g.i.p. [giudice per le indagini preliminari] la tardività della richiesta di giudizio immediato da parte
reiterata debba considerarsi inammissibile per tardività. Sulla questione si è già pronunciata l'Adunanza Plenaria nel 2006, con le sentenze n. 6 e 7
Tardività della contestazione disciplinare e reintegrante del dipendente infedele
postale, l'effettiva tardività di dette notificazione e/o costituzione in giudizio.