rimanga quella, però: ove il quadro giudiziale fosse un altro, nel senso che i giochi tabellari non garantissero più la pienezza del risarcimento, la
tra sanzione penale e sanzione amministrativa (in particolare, con riferimento al superamento dei limiti tabellari); si afferma la rilevanza penale
previsto dalle voci tabellari n. 36, 37, 38 del D.M. 12 luglio 2000, relativo alla valutazione del danno biologico ai fini della tutela