1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1. 2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo
corrisponde un numero (o più numeri)che rimanda all'elenco di volumi posto a conclusione della tabella. Essi sono collocati in ordine cronologico di
. 8, terzo comma, della Tabella B, allegata al d.p.r. n. 642/1972, anche alle richieste dirette ad ottenere sussidi. La norma, a parere dell'Agenzia