8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere: a) veicoli a
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 , la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a
nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da lire
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e
1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a
6. In corrispondenza di due assi costituenti tandem la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso
3, non deve eccedere 40 t se a 4 assi e 44 t se a 5 o più assi.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t
assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se
2. La massa complessiva a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 6 t.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico
complessiva non superiore a 1,5 t, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri
merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la
le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è
, superiore a 50 kW/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa
- Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre
legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e
amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente; b) TRAINATE: 1) macchine agricole
2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, a nome di
non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi
persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto
superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove
conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle
NON VOGLIO LASCIARE NEL DUBBIO UN GIOVANE PROMETTENTE COME TE! T’INDICHERÒ IO LA TUA VITTIMA!
canzoni, strega. Qui c'ero venuto anche da me, e non c'è né fonte né spino, e per conseguenza non c'è neppure il tesoro. - T'inganni, - rispose Oliva